La pensione di reversibilità è un trattamento pensionistico, pari ad una quota percentuale della pensione del pensionato, riconosciuto in caso di decesso di quest’ultimo in favore dei familiari superstiti.
I soggetti aventi diritto al trattamento pensionistico di reversibilità, in quanto superstiti, sono:
1) il coniuge o l’unito civilmente;
2) il coniuge divorziato, a condizione che sia titolare dell'assegno divorzile e che non sia passato a nuove nozze. Nel caso in cui il defunto abbia contratto nuovo matrimonio dopo il divorzio, le quote spettanti al coniuge superstite e al coniuge divorziato sono stabilite con sentenza dal Tribunale;
3) i figli minorenni alla data del decesso del pensionato;
4) i figli inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, indipendentemente dall'età;
5) i figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano scuole o corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici, nei limiti del 21° anno di età;
6) i figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano l’università, nei limiti della durata legale del corso di studi e non oltre il 26° anno di età. Tuttavia, i figli studenti hanno diritto alla pensione ai superstiti anche se svolgono una attività lavorativa dalla quale deriva un piccolo reddito, ossia non superiore ad un importo pari al trattamento minimo annuo di pensione previsto dal Fondo Pensioni lavoratori dipendenti maggiorato del 30%, riparametrato al periodo di svolgimento dell'attività lavorativa;
7) in assenza del coniuge e dei figli o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, i genitori del pensionato che al momento della morte di quest'ultimo abbiano compiuto il 65° anno di età, non siano titolari di pensione e risultino a carico del soggetto deceduto;
8) in assenza del coniuge, dei figli o del genitore o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, i fratelli celibi e sorelle nubili del pensionato che al momento della morte di quest'ultimo siano inabili al lavoro, non siano titolari di pensione e risultino a carico del soggetto deceduto.
Tenuto conto di tale elencazione, è opportuno precisare che il soggetto superstite viene considerato a carico del pensionato deceduto al sussistere delle condizioni di non autosufficienza economica e di mantenimento abituale, unitamente alla convivenza.
Le aliquote di reversibilità sono puntualmente stabilite nelle seguenti misure:
- al coniuge solo spetta il 60% della pensione percepita dal soggetto defunto;
- in caso di presenza del coniuge e di un figlio, ad essi spetterà l’80% della pensione percepita dal soggetto defunto;
- in caso di presenza del coniuge e due o più figli, ad essi spetterà il 100% della pensione percepita dal soggetto defunto.
Qualora, invece, abbiano diritto alla pensione di reversibilità soltanto i figli, o i genitori, o i fratelli/sorelle, le aliquote di reversibilità stabilite dalla legge sono le seguenti:
- un figlio: 70% della pensione percepita dal soggetto defunto;
- due figli: 80% della pensione percepita dal soggetto defunto;
- tre o più figli: 100% della pensione percepita dal soggetto defunto;
- un genitore: 15% della pensione percepita dal soggetto defunto;
- due genitori: 30% della pensione percepita dal soggetto defunto;
- un fratello o sorella: 15% della pensione percepita dal soggetto defunto;
- due fratelli o sorelle: 30% della pensione percepita dal soggetto defunto.
Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del soggetto beneficiario, nei limiti di cui alla tabella F contenuta nella Legge n. 335/1995, per la consultazione della quale si rimanda al sito dell’Inps al seguente link: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50605
I limiti di cumulabilità di cui sopra, tuttavia, non si applicheranno nel caso in cui il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili, individuati secondo la disciplina dell'Assicurazione Generale Obbligatoria.
Quanto alla decorrenza della pensione di reversibilità, si precisa che essa decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato. Al fine di ottenere il pagamento di quanto dovuto, poi, il soggetto beneficiario dovrà presentare la domanda online all'INPS attraverso il servizio dedicato, oppure o tramite Contact Center chiamando i numeri 803164 da rete fissa o 06164164 da rete mobile, o mediante il supporto di enti di patronato ed intermediari autorizzati.
APPROFONDIMENTO: Pensione di reversibilità, come si ripartisce tra ex coniuge e coniuge superstite?
In caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, per determinare la quota di pensione di reversibilità spettante a ciascun avente diritto, la legge individua il criterio legale della durata dei rispettivi rapporti di coniugio. Tale criterio, tuttavia, deve essere temperato da ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica del trattamento di reversibilità, come l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, le condizioni economiche dei due coniugi superstiti e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali. Quanto a quest’ultimo aspetto, recentemente la Corte di Cassazione ha stabilito che quandanche la convivenza prematrimoniale si sia sovrapposta parzialmente alla fase della separazione con l’altro coniuge, essa non dovrà indurre il giudice ad ignorarla (cfr. Cass. Civ., Sez. Lavoro, ordinanza 28.04.2020 n. 8263). Al contrario, secondo la Cassazione, tale convivenza dovrà necessariamente essere valutata «quale indice sintomatico della funzione di sostegno economico assolta dal dante causa nel corso della propria vita mediante la condivisione dei propri beni con la persona poi divenuta coniuge».
Tale affermazione non è volta a negare l’esistenza del vincolo matrimoniale durante la separazione, dal momento che la separazione personale dei coniugi attenua tale vincolo ma non lo scioglie, ma mira ad «attribuire alla convivenza prematrimoniale (e non semplicemente more uxorio) la funzione di indice correttivo da inserire all'interno del complessivo ed articolato giudizio che deve condurre alla adeguata determinazione delle quote».
Nella determinazione della quota della pensione di reversibilità, infatti, occorre rispettare i canoni costituzionali imposti dall'art. 38 Cost., ragion per la quale non dovranno essere sottovalutati tutti quei criteri correttivi rispetto al criterio principale della durata dei matrimoni, che consentono al giudice, nel caso di specie, di non ridurre la propria valutazione ad una mera comparazione aritmetica tra la durata dei diversi rapporti di coniugio, nell’ottica di realizzare in concreto la finalità solidaristica sottesa all'istituto del trattamento pensionistico di reversibilità.
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