L’art. 25 del D.L. n. 34/2020 ha previsto lo stanziamento di contributi a fondo perduto a sostegno delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", demandando alla Agenzia delle Entrate sia la concessione del contributo stesso, sia l'attività di recupero di eventuali contributi indebitamente percepiti.
Per tale ragione, con provvedimento del 10 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità ed i termini per presentare l’apposita istanza online, a partire dal 15 giugno fino al 13 agosto.
In linea generale, tale contributo è calcolato sulla base della differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, secondo le seguenti percentuali:
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.
In ogni caso, è previsto un contributo minimo per un importo non inferiore a € 1.000,00 per le persone fisiche e ad € 2.000,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
È importante precisare che il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.
Di seguito, verranno sinteticamente analizzate le disposizioni operative indicate dall’Agenzia delle Entrate ai fini della presentazione dell’istanza.
A) Modalità di predisposizione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto
L’istanza di ammissione al contributo a fondo perduto deve essere proposta mediante compilazione di un apposito modello, da predisporre in modalità elettronica.
I criteri per la determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, nonché per la determinazione dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2019 e aprile 2020, sono contenuti nelle istruzioni allegate al modello dell’istanza.
Sono stati stabiliti dei criteri specifici, poi, per la determinazione del contributo per i soggetti che abbiano iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2018 o abbiano sede in territori colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza al 31 gennaio 2020, come meglio precisato al punto n. 2.4 della circolare dell’Agenzia delle Entrate in parola.
B) Contenuto informativo dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto
L’istanza deve contenere necessariamente le seguenti informazioni:
- il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo;
- il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest’ultimo sia diverso dalla persona fisica o nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto;
- il codice fiscale del de cuius, nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto;
- l’indicazione se i ricavi o compensi dell’anno 2019 sono inferiori o uguali a 400.000 euro, superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro, superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- l’indicazione se il soggetto richiedente ha iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2018;
- l’indicazione se il soggetto al 31 gennaio 2020 (data di dichiarazione dello stato di emergenza “Covid-19”) aveva il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza ancora in atto;
- l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2019;
- l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2020;
- l’IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;
- il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza e l’eventuale dichiarazione sostitutiva, resa da quest’ultimo, relativa al conferimento di una specifica delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’istanza stessa;
- la dichiarazione che il richiedente è un soggetto diverso da quelli indicati al comma 2 del citato articolo 25 del decreto-legge n. 34/2020 (ossia i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza, enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR, intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR, soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nonché i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n.103);
- nel caso in cui l’ammontare del contributo, calcolato secondo le disposizioni dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, sia superiore a 150.000 euro, la sezione (quadro A del modello) relativa alla dichiarazione antimafia, come disciplinata dal Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tale sezione è prevista l’indicazione dei codici fiscali dei soggetti da sottoporre alla verifica antimafia (articolo 85 del predetto decreto legislativo). In alternativa il richiedente può dichiarare di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori 3 di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, comma 52, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste). Tali informazioni sono rese in dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente delle Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- la firma e la data di sottoscrizione dell’istanza.
C) Modalità e termini di trasmissione dell’istanza e di erogazione del contributo
La trasmissione dell’istanza è effettuata mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, oppure per il tramite del servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
L’istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario con delega di consultazione del cassetto fiscale del richiedente medesimo (in questo ultimo caso, l’intermediario dovrà inserire anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta di aver ricevuto la delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’istanza).
La trasmissione dell’istanza può essere effettuata a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020.
Nel caso in cui, poi, il soggetto richiedente sia un erede che continui l’attività per conto del soggetto deceduto, le istanze potranno essere trasmesse a partire dal 25 giugno 2020 e non oltre il 24 agosto 2020.
In caso di errore, è possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione di quella errata precedentemente trasmessa.
Inoltre, è possibile presentare una rinuncia all’istanza trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.
A seguito della presentazione dell’istanza, entro 7 giorni lavorativi dalla data della ricevuta di presa in carico, verrà rilasciata una seconda ricevuta, attestante l’accoglimento o il rigetto motivato della stessa.
In caso di accoglimento, l’erogazione del contributo sarà effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN precedentemente indicato nell’istanza depositata.
D)Attività di controllo dell’Agenzia delle entrate e sanzioni in caso di contributo non spettante
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2020 disciplina, altresì, anche le modalità di controllo delle istanze depositate, nonché le sanzioni irrogabili in caso di percezione di contributo in assenza dei requisiti richiesti dalla legge.
Sulla base dei dati presenti nell’istanza e prima di erogare il contributo, l’Agenzia effettua alcuni controlli preliminari per valutare l’esattezza e la coerenza dei dati medesimi con le informazioni presenti presso l'anagrafe tributaria, così da poter anche direttamente procedere, eventualmente, con il rigetto delle richieste non idonee.
Dopo l’erogazione del contributo, l’Agenzia delle Entrate procederà al controllo dei dati dichiarati ai sensi degli articoli 31 e ss. del d.P.R. 600/73, effettuando così ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA, oltre che ai dati delle dichiarazioni IVA.
Qualora dai controlli emergesse che il contributo sia, in tutto o in parte, non spettante - anche a seguito dei successivi riscontri di regolarità antimafia - l’Agenzia delle Entrate procederà al recupero del contributo erogato, irrogando poi le sanzioni previste dalla legge.
In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del codice penale, recante la disciplina della confisca e, in caso di indebita percezione del contributo, si applicano le disposizioni dell’articolo 316-ter del codice penale, rubricato ‘Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato’.
Inoltre, è compito della Agenzia delle Entrate trasmettere alla Guardia di Finanza tutti i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati, così che possano essere svolte le attività di polizia economico-finanziaria del caso.
Ad ogni modo, maggiori e più dettagliate informazioni sono rinvenibili sul sito della Agenzia delle Entrate ( https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/ ), alla sezione dedicata.
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