Il congedo matrimoniale, riconosciuto al lavoratore in occasione del proprio matrimonio o dell'unione civile, consiste in un periodo di astensione dal lavoro pari a 15 giorni, comunque retribuito e che non incide sulle ferie godute.
Quanto alla durata, generalmente dura 15 giorni, anche se una durata diversa può essere prevista dai vari contratti nazionali del lavoro, in base alle diverse qualifiche e al diverso settore produttivo di appartenenza del lavoratore.
Non può essere goduto nel periodo delle ferie o in quello di preavviso di licenziamento.
Il congedo matrimoniale deve essere preso in occasione del matrimonio o dell’unione civile: a titolo di esempio, nel caso la celebrazione avvenisse di sabato o di domenica, il congedo dovrà essere preso a partire dal lunedì successivo.
I giorni di congedo devono essere fruiti consecutivamente, cioè non possono essere frazionati nel tempo, tuttavia nel caso in cui, per motivi organizzativi o legati alla produzione aziendale, non sia possibile fruirne in occasione del matrimonio o dell’unione civile, tale periodo dovrà essere concesso o completato entro i 30 giorni successivi al matrimonio o all’unione civile.
Quanto al trattamento economico, generalmente il periodo di congedo matrimoniale è interamente retribuito.
Per gli operai dipendenti da aziende industriali, artigiane o cooperative il congedo viene retribuito mediante un assegno a carico dell’INPS, di importo pari a 7 giorni di lavoro: anche in questi casi, comunque, la contrattazione collettiva impone al datore di lavoro di integrare l’importo dell’assegno fino a garantire all’operaio la normale retribuzione per i 15 giorni di durata del congedo.
L’assegno è utile ai fini del calcolo del TFR ed è prevista la maturazione regolare delle ferie e della tredicesima mensilità.
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