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Immagine del redattoreAvv. Roberta Bonazzoli

ADOZIONE: QUALI REQUISITI?


Le coppie che desiderano intraprendere un percorso adottivo devono seguire una procedura di adozione, stabilita per legge e gestita dai Servizi Sociali, volta a garantire il diritto del minore ad avere una famiglia che sappia rispondere adeguatamente alle sue caratteristiche e necessità.


Possono essere adottati soltanto i minori dichiarati adottabili dall'organo competente dello Stato (italiano o estero).

Si parla di adozione nazionale quando il minore viene dichiarato adottabile da un Tribunale per i minorenni del territorio nazionale italiano: il termine ‘nazionale’, quindi, non fa riferimento alla nazionalità o a caratteristiche di appartenenza etnica del minore. Si parla di adozione internazionale, invece, quando lo stato di abbandono e di adottabilità di un minore viene dichiarato dall’autorità di un Paese estero.


In questo articolo, si approfondirà la adozione nazionale.


Innanzitutto, affinché si possa dar luogo all’adozione sono necessarie: la dichiarazione dello stato di abbandono di un minore e l'idoneità dei coniugi ad adottare.

Competente a emettere entrambi i provvedimenti è il Tribunale per i minorenni nel cui distretto si trova il bimbo abbandonato.

L'adozione vera e propria è preceduta dall'affidamento preadottivo e, una volta intervenuta, spezza ogni vincolo di parentela fra il minore e i suoi familiari naturali, ad eccezione dei divieti matrimoniali, conferendo al minore stesso lo stato di figlio legittimo degli adottanti.


Quali sono i requisiti per presentare la domanda?

L'art. 6 della Legge n. 184/83 stabilisce che l’adozione è consentita solo alle coppie unite in matrimonio da almeno tre anni, o per un numero inferiore di anni se i coniugi hanno convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, previo accertamento in tal senso da parte del Tribunale per i minorenni competente.

Per le coppie di fatto che decidono di sposarsi, quindi, gli anni di convivenza varranno come anni di matrimonio e, chi dimostri di aver convissuto per più di tre anni, potrà adottare subito dopo la celebrazione del matrimonio, sempre previa verifica del Tribunale per i minorenni, che dovrà accertare la effettiva continuità e stabilità di tale convivenza. Tra i coniugi adottanti, inoltre, non deve sussistere e non deve avere avuto luogo, negli ultimi tre anni, la separazione personale, neppure di fatto.

Quanto ai limiti di età, tra i genitori adottivi e l’adottando deve esserci una definita differenza di età: almeno 18 anni e non più di 45 anni.

In alcuni casi particolari (ad esempio, quando l'adozione riguarda un fratello del minore già adottato da quella coppia o quando solo un componente la coppia supera il limite di età in misura non superiore a 10 anni), tale limite di età può essere derogato al fine di evitare un danno grave al minore.


Come si presenta la domanda di disponibilità all’adozione?

I coniugi in possesso dei requisiti di legge richiesti possono presentare domanda di disponibilità all’adozione al Tribunale per i minorenni, specificando se sussiste la disponibilità ad adottare più fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 3, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n.104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone disabili.

Possono essere presentate più domande, anche successive tra loro, a più Tribunali per i minorenni, purché se ne dia pronta comunicazione a tutti i Tribunali precedentemente aditi.

La domanda di disponibilità all’adozione, in carta semplice, corredata dai documenti che consentono di confermare il possesso dei requisiti richiesti, ha validità tre anni e, allo scadere di detto termine, può essere rinnovata, ripresentando la documentazione per dar prova della permanenza dei requisiti richiesti.

La documentazione da allegare è la seguente:

  • certificato di nascita dei richiedenti

  • stato di famiglia dei richiedenti

  • dichiarazione di assenso all'adozione da parte dei genitori dei richiedenti, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, oppure, in caso di decesso, certificato di morte dei genitori dei richiedenti

  • certificato rilasciato dal medico curante

  • certificati economici (dichiarazioni dei redditi, buste paga,…)

  • certificato del Casellario giudiziale dei richiedenti

  • atto notorio o dichiarazione sostitutiva con l'attestazione che tra i coniugi adottanti non sussiste separazione personale, neppure di fatto

Per scrupolo, è sempre bene verificare presso ogni Tribunale la lista dei documenti richiesti.


In cosa consistono gli accertamenti sulla capacità della coppia?

Una volta ricevuta la domanda, il Tribunale per i minorenni dispone l'avvio delle indagini volte ad accertare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi della domanda.

Tali indagini possono essere effettuate ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali, alle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere.

L'ordinamento italiano lascia ampia libertà di organizzazione ai singoli Tribunali, ragion per la quale potranno essere svolti diversi colloqui con il giudice minorile togato od onorario, con l’equìpe di specialisti designata o, ancora, essere richieste diverse ed ulteriori formalità nella presentazione ed integrazione delle domande.

Tali indagini dovranno essere avviate e concluse entro 120 giorni a far data dal deposito della domanda, termine questo prorogabile per non più di una volta.

In ogni momento, poi, dovranno essere fornite alla coppia, su richiesta, informazioni sullo stato del procedimento pendente.

L’abbinamento della coppia ad un minore viene effettuato dal Tribunale per i Minorenni che, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda, quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze di quel bambino o bambina.


Cosa si intende per ‘affidamento preadottivo’?

Come anticipato, il Tribunale per i minorenni, sulla base delle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda, quella più idonea per il minore.

Il provvedimento di affidamento preadottivo è disposto con ordinanza, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, in alcuni casi, anche il minore di età inferiore.

In concreto, dopo l'accettazione da parte dei coniugi, seguono una serie di incontri col minore, programmati e preparati con cura e attenzione alla gradualità, tenuto conto dell’età e del vissuto del bambino.

L’affidamento preadottivo è, quindi, la prima fase del procedimento di adozione, che ha durata solitamente di un anno e nella quale i servizi sociali sono incaricati di predisporre ogni più opportuno intervento di sostegno alla famiglia, così da consentire il pieno inserimento del minore nel nuovo nucleo famigliare, pur restando, per quanto possibile, osservatori esterni.

Al termine dell'anno di affidamento preadottivo, i servizi sociali dovranno inviare una relazione al Tribunale per i minorenni che, preso atto della buona evoluzione del rapporto tra coppia e minore, sentito il parere del tutore del minore, dichiarerà l'adozione definitiva ovvero, in considerazione di eventuali difficoltà, evidenziate dalle informazioni degli stessi servizi locali, revocherà o prorogherà l'affido, eventualmente disponendo gli interventi più opportuni per garantire il pieno inserimento del bambino in famiglia.


Quando viene disposta la dichiarazione di adozione?

Decorso il periodo di affidamento preadottivo, il Tribunale, qualora ricorrano tutte le condizioni, pronuncia la dichiarazione di adozione, grazie alla quale l’adottato cesserà i rapporti con la famiglia di origine ed acquisterà lo stato di figlio legittimo degli adottanti, oltre al loro cognome.


Adozione nazionale: tempi e costi?

I costi per l’adozione nazionale sono pressoché nulli, in quanto basta presentare una domanda di disponibilità in carta semplice.

Quanto alle tempistiche, solitamente la coppia deve attendere circa un anno prima di essere dichiarata idonea, a far data dalla presentazione della propria disponibilità all’adozione.

Successivamente, la coppia idonea viene inserita in una lista ed è necessario attendere di essere chiamati per poter iniziare, poi, l’iter dell’affidamento preadottivo.

In media, per il completamento della procedura sono necessari circa 3 anni.


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