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Immagine del redattoreAvv. Roberta Bonazzoli

Cosa si intende per riconciliazione dei coniugi?


I coniugi possono, di comune accordo, far cessare gli effetti della separazione personale, peraltro senza l'intervento di un giudice.


L'art. 157 del codice civile stabilisce che:

"1) I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione. 2) La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione".


Può accadere, infatti, che dopo la sentenza/omologa di separazione (o in corso di causa) i coniugi tornino a convivere stabilmente come coppia, riprendendo così la vita coniugale.


Non deve trattarsi di una situazione temporanea e passeggera, ma tale per cui i coniugi tornino ad essere nuovamente una coppia a tutti gli effetti, ricostituendo la comunione di vita materiale e spirituale tra loro.


In questi casi si parla, appunto, di riconciliazione, dalla quale deriveranno i seguenti effetti:

- in caso di giudizio di separazione pendente, abbandono della domanda di separazione, con annotazione della riconciliazione nel verbale di udienza;

- cessazione degli effetti del provvedimento di separazione consensuale o giudiziale, qualora sia già stato emesso;

- ripresa dei diritti e doveri coniugali;

- impossibilità di chiedere il divorzio (essendo venuto meno il presupposto della separazione ininterrotta);

- ripristino della comunione legale tra coniugi, se scelta come regime patrimoniale della famiglia.


Nella pratica, i coniugi separati legalmente potranno dichiarare l'avvenuta riconciliazione direttamente davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui è stato celebrato o trascritto il matrimonio, o al Comune di residenza dei coniugi al momento della celebrazione, previa richiesta di appuntamento, al quale dovranno presentarsi entrambi, muniti sia di documenti di identità in corso di validità, sia di copia della sentenza/omologa di separazione.


La riconciliazione sarà annotata a margine dell'atto di matrimonio e sarà successivamente certificabile tramite richiesta di estratto di matrimonio.



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