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AL LAVORATORE IN SMART WORKING SPETTA IL BUONO PASTO?


L’attuale emergenza sanitaria ha modificato, quasi in modo radicale, le nostre abitudini, soprattutto in ambito lavorativo, costringendoci a trovare soluzioni alternative come, ad esempio, il ricorso al lavoro agile, ossia il cosiddetto ‘smart working’.

Durante il lockdown, infatti, il lavoro agile è diventato un’abitudine e, ancora oggi molti, lavoratori non hanno ancora fatto ritorno in azienda, continuando a lavorare in smart working fino a data da destinarsi.

Tale tipologia di svolgimento del lavoro ha, tuttavia, inevitabilmente fatto sorgere dei problemi, come ad esempio quello relativo ai buoni pasto: molti lavoratori, infatti, hanno subito una diminuzione dello stipendio, poiché non gli è stata riconosciuta l’indennità relativa ai buoni stessi.

Va precisato fin d’ora che il datore di lavoro, allo stato attuale, può decidere in autonomia se riconoscere o meno il buono pasto al lavoratore in smart working, in quanto non vi è alcuna previsione normativa che lo obblighi in tal senso. Ma procediamo per gradi.

Innanzitutto, cosa sono i buoni pasto e chi ne ha diritto?

Occorre chiarire che il buono pasto non è, di regola parte, della retribuzione del lavoratore, bensì un beneficio accessorio (come potrebbe essere ad esempio l’auto aziendale), previsto in modo da compensare la mancanza del servizio mensa interno all’azienda.

Ad ogni modo, hanno diritto a ricevere i buoni pasto: 1) i lavori dipendenti di imprese pubbliche o private, full time o part-time; 2) chi è legato al datore di lavoro da un rapporto di collaborazione anche non subordinato; 3) i lavoratori autonomi, che possono chiederli deducendone il costo dall’imponibile come spesa.

Non è necessario che il turno di lavoro comprenda una pausa pranzo: per esempio, può ottenere il buono pasto anche chi svolge un lavoro notturno, purché ciò sia previsto dagli accordi con l’azienda e/o dal contratto collettivo nazionale della sua categoria.

Se il contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) in cui è inquadrato il dipendente non prevede l’obbligo dei buoni pasto, l’azienda può scegliere se erogarli o meno, ed è proprio qui che sta il fondamento di tutta la problematica.

Salvo un caso specifico (del quale se ne darà spiegazione nel prosieguo), infatti, per il telelavoro non è obbligatorio riconoscere i buoni pasto, nonostante quanto previsto dall’art. 20 della legge n. 81/2017, ove è sancito che il lavoratore la cui prestazione lavorativa viene resa in modalità agile ha diritto ad un trattamento, sia economico che normativo, non inferiore a quello che, generalmente viene, applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente presso la sede aziendale.

La chiave di volta che fonda la legittimità del non riconoscimento dei buoni pasto risiede nel fatto che la succitata legge n. 81/2017 parla della necessità di riconoscere lo stesso trattamento economico, a parità di mansioni, a chi lavora in sede e a chi, invece, opera in smart working.

Il buono pasto, tuttavia, non rientra nella retribuzione, ma si tratta ex art. 6 D.L. n. 333/1992 (poi convertito in L. n. 359/1992) di un servizio sociale predisposto nei confronti della generalità dei lavoratori, come già su meglio precisato. Per tale ragione, non facendo parte della retribuzione, non commette alcun illecito il datore di lavoro che smette di riconoscere il buono pasto quando vengono a mancare le circostanze che ne danno diritto, ovvero quando si smette di lavorare presso la sede aziendale.

Vi è, però, una eccezione. L’unica possibilità per chi lavora in smart working di beneficiare del buono pasto è quella per cui, nel CCNL di riferimento, venga prevista una diversa qualificazione - rispetto a quella descritta in precedenza - dell’indennità di mensa. A titolo di esempio, rientra in questa ipotesi la previsione, nei contratti collettivi, del riconoscimento della indennità sostitutiva a tutti i lavoratori, anche a coloro che non utilizzano il servizio di mensa: in questo casso, infatti, il carattere assistenziale verrebbe meno ed il buono pasto acquisirebbe una natura retributiva, così da diventare computabile negli istituti retributivi differiti. Solo in tal caso, dunque, chi lavora in smart working ne avrebbe diritto.

In conclusione, riassumendo quanto fino ad ora descritto, essendo il buono pasto non previsto dalla legge come parte dello stipendio, bensì come beneficio aggiuntivo assimilabile ad una prestazione di welfare, il datore di lavoro non è obbligato a riconoscerlo anche a chi lavora in smart working, a meno che il lavoratore ricevesse tutti i mesi un’indennità di mensa in busta paga, volta a coprire le spese dei pasti indipendentemente dalla quantità dei giorni di lavoro effettivo e prevista espressamente dal contratto collettivo. In questo caso, infatti, non si tratterebbe più di buono pasto ma di indennità di mensa sostitutiva, che è a tutti gli effetti una parte dello stipendio percepita da tutti i lavoratori dell’azienda, proprio perché parte integrante del trattamento economico.


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