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BONUS VACANZE: COME RICHIEDERLO?


Il “Bonus vacanze” è stato previsto dal c.d. Decreto Rilancio (art. 176 D.L. n. 34 del 19.05.20), allo scopo di rilanciare il turismo nel nostro bellissimo Paese, purtroppo gravemente colpito dall’attuale emergenza sanitaria, che ha messo in ginocchio la nostra economia forse come mai prima d’ora.

Esso prevede un contributo – fino ad un massimo di € 500,00 - da utilizzare per soggiornare in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia, nel periodo di tempo che va dal primo luglio al 31 dicembre 2020.

Possono ottenere il bonus in parola i nuclei familiari con ISEE fino a € 40.000, per il calcolo del quale sarà necessaria la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), contenente i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali del nucleo familiare, che avrà validità dal momento della presentazione fino al 31 dicembre successivo.

L’importo del bonus sarà modulato secondo il numero dei componenti il nucleo familiare: 500 € per nuclei composti da tre o più persone, 300 € per nuclei composti da due persone e 150 € per nuclei composti da una sola persona.

Il bonus può essere richiesto esclusivamente in forma digitale: per ottenerlo, infatti, sarà necessario che un componente del nucleo familiare sia in possesso di un’identità digitale SPID o CIE 3.0 in quanto, al momento della richiesta, si dovranno inserire le credenziali SPID e, successivamente, fornire l’ISEE.

Come anticipato, i cittadini potranno presentare la richiesta dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 tramite l'app IO, ossia l'applicazione dei servizi pubblici, scaricabile gratuitamente dagli store digitali al seguente link: https://io.italia.it/bonus-vacanze

Il bonus attribuito al nucleo familiare sarà identificato da un codice univoco, a cui sarà associato anche un QR code. Non sarà necessario stamparlo - essendo sempre a disposizione sullo smartphone grazie alla app IO – e sarà sufficiente comunicarlo alla struttura ricettiva, unitamente al codice fiscale, nel momento in cui si dovrà pagare il prezzo del soggiorno.

Una volta utilizzato il bonus, questo non potrà essere chiesto nuovamente.

È importante ricordare che il ‘bonus vacanze’:

- può essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso dalla persona che lo ha richiesto

- deve essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica ricettiva in Italia (albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo o bed & breakfast)

- è fruibile nella misura dell’80%, sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati dall’albergatore, mentre il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene intestato il documento di spesa del soggiorno (fattura, documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale).

Attenzione: la legge non prevede alcun obbligo di accettazione da parte delle strutture ricettive, ragion per la quale è importante che il cittadino si informi presso le strutture medesime all’atto della prenotazione, poiché alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast potrebbero non accettare il ‘bonus vacanza’ come metodo di pagamento del soggiorno.

Lo sconto applicato come ‘bonus vacanze’ sarà rimborsato all’albergatore sotto forma di credito d’imposta utilizzabile senza limiti di importo in compensazione mediante il modello F24, oppure cedibile anche a istituti di credito. Con la risoluzione n. 33 del 25 giugno 2020, infatti, è stato istituito il relativo codice tributo (6915) da indicare nel modello F24 per usufruire del credito predetto.


Per maggiori informazioni, si consiglia di consultare il sito della Agenzia delle Entrate al seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-vacanze1 , ovvero la pagina relativa alle Faq al seguente link: https://helpdesk.bonus-vacanze.org/hc/it/sections/360003064117-FAQ

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