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COME SI OTTIENE LA CITTADINANZA ITALIANA PER MATRIMONIO?


La cittadinanza italiana è uno status che determina diritti e doveri, alla sussistenza del quale l'ordinamento giuridico italiano riconosce la pienezza dei diritti civili e politici.

Attualmente, la disciplina di riferimento è contenuta nella Legge 5 febbraio 1992, n. 91.


La cittadinanza italiana si può acquistare o automaticamente o su domanda da parte del cittadino straniero.


In sintesi, la cittadinanza si può acquisire automaticamente per:

- nascita ("ius sanguinis"), in caso di persona straniera nata da almeno un genitore italiano;

- nascita sul territorio italiano ("ius soli"), se i genitori sono ignoti o apolidi, se non trasmettono la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello stato di appartenenza o se il minore è stato rinvenuto in una condizione di abbandono sul territorio italiano;

- adozione, in caso di minorenne adottato da cittadino italiano.

Come predetto, la cittadinanza italiana si può acquisire anche su domanda per residenza o matrimonio.

In questo articolo, si approfondirà quest’ultima ipotesi.


Acquisizione della cittadinanza italiana per matrimonio

La cittadinanza italiana si può acquistare anche successivamente all’aver contratto matrimonio con una/un cittadina/o italiana/o. In particolare, per poter acquisire la cittadinanza, lo straniero o l'apolide deve essere coniugato con un cittadino italiano e risiedere legalmente in Italia da almeno due anni successivi al matrimonio.

Se la residenza è all'estero, servono almeno tre anni dalla data del matrimonio.

I termini sono ridotti alla metà se i coniugi hanno figli, anche adottivi.

In ogni caso, nei predetti periodi non deve essere intervenuta la separazione legale, né deve essersi verificato lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.


Come si presenta la domanda?

Se ricorrono i su esposti requisiti, il coniuge straniero che vuole ottenere la cittadinanza italiana deve presentare un'apposita domanda alla Prefettura del luogo di residenza o all'Autorità consolare competente (a seconda che si risieda in Italia o all'estero), utilizzando il modello messo a disposizione dall'ufficio di riferimento.

A tale domanda, sulla quale deve essere apposta una marca da bollo da € 16,00, vanno allegati i seguenti documenti:

- documento di riconoscimento;

- l'estratto dell'atto di nascita;

- il certificato penale del paese di origine (in autocertificazione per i cittadini comunitari e in dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per i rifugiati politici);

- l'autocertificazione della residenza anagrafica;

- l'autocertificazione della composizione del nucleo familiare;

- l'autocertificazione della propria posizione giudiziaria sul territorio italiano;

- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della cittadinanza italiana del coniuge, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle condizioni di validità del matrimonio.

- ricevuta del pagamento del contributo di € 200,00 previsto dal Decreto Legge 4 ottobre 2018, n.113;


Una volta presentata la domanda, si aprirà un procedimento che - in forza di quanto previsto dal decreto sicurezza n. 130/2020, come convertito dalla l. n. 173/2020 - deve concludersi nel termine di 24 mesi, prorogabili fino al massimo di 36 mesi, dalla data di presentazione della domanda.

Se non vi sono motivi ostativi che interessano la sicurezza della Repubblica (rischi per la sicurezza della Repubblica o condanna definitiva dell'interessato per reati particolare gravità, pronunciata in Italia o all'estero), il provvedimento di conferimento della cittadinanza è emanato dal Prefetto.

In caso contrario, la competenza è del Ministro dell'Interno.

Ciò in quanto, a far data dal 2012, ai Prefetti è attribuita la competenza ad adottare provvedimenti in materia di concessione/diniego della cittadinanza nei confronti di cittadini stranieri, coniugi di cittadini italiani, residenti in Italia.

La competenza è, invece, del Capo del Dipartimento per le libertà e l’immigrazione, qualora il coniuge straniero abbia la residenza all'estero.

Una volta notificato il provvedimento, l'interessato ha sei mesi per prestare giuramento presso il Comune di residenza.

L'acquisto della cittadinanza, che non comporta la rinuncia alla cittadinanza di origine, avverrà il giorno successivo.

Da ultimo, è importante ricordare che la legge di conversione 1° dicembre 2018 n. 132 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, prevede il requisito della conoscenza della lingua italiana per i richiedenti la cittadinanza italiana per matrimonio.


Per qualsiasi informazione ulteriore e/o aggiornamenti in materia, si rinvia al sito del Ministero dell’Interno:









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