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COSA SI INTENDE PER RESIDENZA, DOMICILIO E DIMORA?


Nel linguaggio comune questi termini vengono utilizzati, nella maggior parte dei casi, come sinonimi, ma nel linguaggio tecnico-giuridico essi hanno un proprio significato specifico.

L’ordinamento giuridico italiano, in riferimento alle diverse relazioni che un soggetto può avere con determinati luoghi, ha previsto all’art. 43 del codice civile tre nozioni fondamentali, ossia domicilio, residenza e dimora, disponendo che: «1. Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. 2. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale».

Il domicilio, ossia il luogo ove la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, secondo l'insegnamento classico consta di due elementi: quello oggettivo, ossia il luogo ove effettivamente convergono gli interessi del soggetto, siano essi economici, morali, sociali o familiari; quello soggettivo, cioè la volontà del soggetto stesso di fissare in un determinato luogo il centro dei propri affari o interessi, anche mediante comportamenti concludenti.

Non esiste un’anagrafe del domicilio, come accade invece per la residenza, salvo per il cosiddetto domicilio fiscale, valevole per l’Agenzia delle Entrate (luogo dichiarato al fisco ove si vuol ricevere le notifiche, in quanto sede della propria attività lavorativa).

La residenza coincide con la dimora abituale del soggetto in un dato luogo e, anch'essa, è connotata dai predetti requisiti oggettivo (la permanenza in un certo luogo) e soggettivo (intenzione di abitarvi stabilmente). Per dimora abituale, si intende il luogo di normale abitazione, cioè il luogo dove il soggetto vive normalmente.

La residenza è sottoposta ad un regime di pubblicità, in quanto presso ogni Comune è presente un pubblico registro anagrafico, nel quale ciascuna persona fisica è tenuta ad iscrivere sé e coloro che sono soggetti alla sua potestà o tutela. Fissare la propria residenza nel luogo nel quale si vive abitualmente è, infatti, obbligatorio per legge, in particolare la n. 1228/1954, la quale stabilisce inoltre, all’art. 2, che le persone senza fissa dimora si intendono residenti nel Comune dove hanno stabilito il domicilio.

La legge, poi, sanziona chi non provvede a fissare la propria residenza, poiché a questo luogo sono collegati importantissimi risvolti legali, tra i quali figurano: l'accesso ai servizi demografici (richiesta e ricezione di certificati anagrafici) ed elettorali (iscrizione alla lista) del Comune di residenza, l'adempimento di tutte le formalità legate alla celebrazione del matrimonio, la scelta del medico di base e, soprattutto, la competenza territoriale degli uffici giudiziari e la ricezione di raccomandate e/o atti giudiziari.

Da ultimo, è bene chiarire come la residenza ben potrebbe essere diversa dal luogo eletto quale domicilio, in quanto spesso capita che determinati soggetti, come ad esempio i lavoratori autonomi, scelgano come domicilio il proprio studio professionale, mantenendo la residenza presso la casa familiare.

Quanto al concetto di dimora, il codice civile non ne fornisce una definizione autonoma, ma la presuppone in relazione al concetto di residenza. Ad ogni modo, essa coincide con il luogo in cui la persona attualmente abita o permane, in un dato momento ed in modo non abituale.

Per meglio capire questi concetti, è senz’altro utile fare un esempio pratico.

Se io vivo con mia famiglia a Brescia, ho il mio studio professionale a Milano e mi trovo attualmente a Roma per trascorrere le vacanze estive, la mia residenza sarà a Brescia, il mio domicilio a Milano e la mia dimora a Roma.

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