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Immagine del redattoreAvv. Roberta Bonazzoli

COSA SONO LE VISITE DEL MEDICO FISCALE?


Il lavoratore dipendente, in caso di assenza dal lavoro per malattia, di norma è obbligato alla reperibilità presso il proprio domicilio, così da poter essere eventualmente sottoposto agli accertamenti sanitari del medico inviato dall’Inps, ossia la visita fiscale.

Ad oggi, nonostante l’istituzione del polo unico per le visite fiscali e la previsione di un’unificazione della disciplina in merito ai controlli per i dipendenti pubblici e privati, le fasce di reperibilità restano differenti, essendo quelle dei primi più ampie rispetto a quelle previste per i secondi.

Innanzitutto, vi sono dei casi in cui è previsto l’esonero dalla visita fiscale.

Quanto ai dipendenti privati, è previsto che il medico certificatore possa segnalare la sussistenza di un’ipotesi di esonero dalla reperibilità, secondo le regole stabilite dall’Inps mediante la circolare n. 95 del 07.06.2016.In particolare, le ipotesi di esonero dalla visita fiscale riguardano la presenza di: A) patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della struttura sanitaria, nonché B) stati patologici collegati a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.

Per quanto riguarda, invece, i dipendenti pubblici, l’esonero dalla visita fiscale è disciplinato dal D.M. n. 206/2017 ed è previsto per: A) patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della struttura sanitaria; B) malattia per la quale sia stata riconosciuta la causa di servizio (solo per alcune categorie di dipendenti pubblici), che deve essere ascritta alle prime tre categorie della tabella A allegata al decreto di riordinamento delle pensioni di guerra o rientrare nella tabella E dello stesso decreto (DPR 834/1981); C) malattia collegata alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

È bene precisare come, di fatto, le norme succitate forniscano solo indicazioni astratte circa le ipotesi di esonero, senza prevedere casi specifici, i quali ben potrebbero essere trattati in modo diverso, in base alle diverse possibili valutazioni del medico curante/ certificatore.

Il medico curante, all’atto della emanazione del certificato, può segnalare il diritto all’esonero dalla visita fiscale, spuntando l’apposito campo relativo alle terapie salvavita o all’invalidità.

Non sono previsti, infatti, altri motivi di esonero dalla reperibilità per i controlli domiciliari. Tuttavia, per il tramite del Messaggio Inps n. 4752/2015, è stato precisato che attraverso l’utilizzo del codice di esonero “E”, il medico dell’Inps ha la possibilità di escludere uno specifico certificato dall’applicativo con cui si dispongono le visite fiscali d’ufficio e ciò laddove, nello specifico caso concreto, la diagnosi del medico curante evidenzi una condizione di tale gravità da sconsigliare, o addirittura controindicare, il controllo domiciliare disposto d’ufficio.

In questo particolare periodo storico, stante l’attuale emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus Covid-19, è stata introdotta una nuova causa di esonero per coronavirus.

L’Inps ha disposto, mediante il Messaggio Inps n. 716/2020, che i certificati medici di malattia dei lavoratori del settore privato non diano luogo alla visita fiscale, né d’ufficio, né su richiesta del datore di lavoro, se la diagnosi riportata risulti riconducibile a una misura precauzionale nell’attuale fase di emergenza (ad esempio, quarantena obbligatoria o volontaria, isolamento volontario, sorveglianza attiva, etc.). Al fine di escludere l’interessato dalla visita fiscale, il medico dell’Inps dovrà procedere come di consueto, apponendo in procedura il succitato codice di esonero “E”.

Come anticipato, la legge prevede delle fasce orarie di reperibilità, nelle quali il lavoratore deve rimanere nel proprio domicilio, a disposizione per la possibile visita fiscale.

Le fasce di reperibilità attualmente previste vanno:

- dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 per i lavoratori del settore privato

- dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 per i lavoratori del settore pubblico

I controlli possono avvenire 7 giorni su 7, comprese le giornate non lavorative e festive.

Pare opportuno precisare, poi, che anche i lavoratori iscritti presso la gestione separata sono tenuti alla reperibilità, esattamente come i lavoratori dipendenti.

Ovviamente la normativa in materia ha previsto, al di là dei casi già analizzati di esonero, anche ipotesi in cui l’assenza dal domicilio, riscontrata in sede di visita fiscale, sia considerata giustificata.

In tali casi, il soggetto interessato non solo è tenuto a presentare tutta la documentazione che provi che si tratti di un’assenza giustificata, ma è anche obbligato a preavvertire l’azienda dell’assenza dal proprio domicilio durante le fasce di reperibilità.

Ad esempio, rientrano nel novero delle assenze giustificate il ricovero ospedaliero e la concomitanza di visite, prestazioni e accertamenti specialistici (purchè si dimostri che le stesse non potevano essere effettuate in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce orarie di reperibilità).

In caso assenza dal lavoro per malattia durante un soggiorno all’estero, il lavoratore conserva il diritto alla tutela previdenziale e all’indennità per malattia. Ai fini di poter ricevere tale trattamento economico, sarà necessario presentare la certificazione medica. Anche in questo caso, il lavoratore è tenuto a rispettare le fasce orarie di reperibilità per le visite mediche.

Le indicazioni da rispettare, tuttavia, sono diverse a seconda che la malattia sia insorta o in uno Stato europeo, o in un Paese extra UE che abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l’Italia, o in un Paese extra UE che non abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l’Italia. Per questi casi, l’Inps ha predisposto la Guida sulla certificazione di malattia all’estero (https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/AllegatiNews/Guida_sulla_certificazione_malattia_estero.pdf).

Qualora, poi, il lavoratore già malato debba spostarsi all’estero, il riconoscimento dell’indennità sarà subordinato al possesso di un’autorizzazione al trasferimento rilasciata dalla ASL o dall’Inps.

Da ultimo, qualora il lavoratore vada al pronto soccorso, sarà onere della struttura sanitaria trasmettere telematicamente il certificato di malattia o di ricovero: nei casi in cui sia necessaria la permanenza notturna, il lavoratore malato dovrà farsi rilasciare il certificato di ricovero mentre, negli altri casi, sarà sufficiente il certificato di malattia.

Cosa accade in caso di assenza ingiustificata alla visita fiscale?

Le conseguenze sono diverse a seconda del numero dei tentativi di visita.

Nel caso in cui il lavoratore risulti ingiustificatamente assente al primo tentativo di visita fiscale, perderà qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia. Al secondo tentativo, oltre alla precedente sanzione, subirà la riduzione del 50% del trattamento economico per il periodo di malattia residuo. Al terzo tentativo di visita fiscale, l’erogazione dell’indennità Inps verrà interrotta da quel momento e fino al termine del periodo di malattia: in altre parole, la malattia non sarà riconosciuta ai fini della corresponsione dell’indennità.

In ogni caso, l’assenza del lavoratore alla visita fiscale è un’inadempienza sia verso l’Inps, sia verso il datore di lavoro e, per questo motivo, il dipendente ben potrà essere sanzionato, in relazione alla gravità della situazione, anche con il licenziamento per giusta causa per la sola assenza ai controlli dell’Inps, a prescindere dalla presenza o meno dello stato di malattia.

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