top of page

COSA È IL TESTAMENTO?


Il nostro ordinamento giuridico prevede due tipi di successione: la successione testamentaria, che si ha nei casi in cui il defunto abbia lasciato un testamento e, in assenza di questo, la successione legittima, disciplinata esclusivamente dalla legge. Qualora esista un testamento, ma il contenuto del medesimo non disciplini l’intera successione, la stessa sarà in parte testamentaria ed in parte legittima.


Va precisato, poi, che a taluni soggetti definiti ‘legittimari’ - ossia il coniuge, i discendenti e gli ascendenti in mancanza di discendenti - spetta in ogni caso il diritto ad una quota di eredità, che configura un limite all’autonomia testamentaria: laddove il testamento ledesse i diritti di un erede legittimario, infatti, questo ben potrebbe agire in giudizio per impugnarlo in tutto o in parte, al fine di ottenere quanto gli spetta di diritto.

Fatte le dovute premesse, essendo il tema della successione ereditaria particolarmente complesso, si può procedere definendo il testamento, in sintesi, come quell’atto revocabile attraverso il quale qualsiasi persona, capace di intendere e volere, dispone delle proprie sostanze per il tempo il cui avrà cessato di vivere.

Quali sono le caratteristiche del testamento?

Il testamento è un negozio giuridico:

– unilaterale, in quanto esprime solo la volontà del testatore, ossia la persona che fa testamento;

– personale, poiché chi fa testamento è l’unico soggetto legittimato a porlo in essere, dal momento che non è ammessa nessuna forma di rappresentanza;

– non ricettizio, revocabile e soprattutto formale, dovendosi rispettare le forme previste dalla legge, pena la nullità dello stesso.

Quali tipologie di testamento esistono?

Il codice civile stabilisce che il testamento può essere ordinario o speciale.

Quanto al testamento ordinario, la legge distingue tra testamento olografo (scritto di pugno dal testatore) e testamento redatto con atto del notaio, che a sua volta potrà essere pubblico o segreto.

La disciplina del testamento ordinario è contenuta negli articoli da 601 a 608 del codice civile.

Tali forme verranno meglio approfondite nel prosieguo.

Quanto al testamento speciale, si tratta di una particolare forma di testamento pubblico, riconosciuta solo per situazioni o circostanze eccezionali, come ad esempio quelli redatti in occasione di malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni, oppure quelli resi in navigazione marittima o aerea, ricevuti dal comandante della nave o dell’aereo, o ancora i testamenti dei militari, raccolti per iscritto da un ufficiale, da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce rossa.

Questi testamenti speciali, infine, hanno un’efficacia limitata nel tempo, che viene meno tre mesi dopo la cessazione della causa che ha impedito al testatore di valersi delle forme ordinarie.

Cosa è il testamento olografo?

La legge, all’art. 602 del codice civile, stabilisce che il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. La sottoscrizione, poi, deve essere posta alla fine delle disposizioni e, quand’anche non fosse fatta indicando nome e cognome, sarà comunque valida quando designi con certezza la persona del testatore.

Inoltre, la data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno in cui il testamento è stato materialmente redatto. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.

Si tratta, dunque, di una scrittura privata, per la cui validità sono necessari alcuni requisiti formali: l’autografia, la datazione e la sottoscrizione.

Benché molto semplice e di comune utilizzo, questa forma testamentaria presenta alcuni svantaggi, come ad esempio la possibilità di distruzione ad opera di terzi, di smarrimento, di falsificazioni o la difficoltà di interpretazione in caso di disposizioni particolarmente complesse.

Al fine di evitare tali problematiche, è possibile fare ricorso al testamento pubblico, ossia quello per atto di notaio.

Cosa è il testamento pubblico?

La disciplina dello stesso è contenuta, oltre che nel codice civile, anche nella cd. ‘legge notarile’, ossia la legge n. 89 del 16 febbraio 1913 e s.m.

L’art. 603 c.c. stabilisce che il testamento pubblico debba essere ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni. Il testatore, infatti, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale verrà messa per iscritto a cura del notaio stesso o di un collaboratore del medesimo.

Una volta fatto ciò, il notaio dà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni, così da accertare che il testo sia conforme alla volontà espressa dal testatore e, in caso contrario, procedere con eventuali correzioni.

Il testamento dovrà non solo indicare il luogo, la data del ricevimento e l'ora della sottoscrizione, ma anche essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Nei casi in cui il testatore sia impossibilitato a sottoscrivere, esso dovrà dichiararne la causa e tale dichiarazione sarà inserita nel testamento stesso, in modo che ne sia dato atto. Qualora, poi, il testatore fosse incapace anche di leggere, dovranno necessariamente intervenire quattro testimoni.

Da ultimo, quanto ai testamenti del muto, sordo o sordomuto, il codice civile rinvia a quanto stabilito dalle norme della legge notarile per gli atti pubblici di queste persone. In particolare, dovrà intervenire un interprete, nominato dal giudice del luogo di apertura della successione.

Particolare forma di testamento pubblico è, poi, il testamento segreto, ormai poco diffuso nella prassi, che è il testamento scritto dal testatore e consegnato personalmente al notaio, ignaro del contenuto, che avrà il compito di redigere un semplice verbale di ricevimento. La disciplina è contenuta nell’art. 604 c.c., che così dispone: «1) Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo. Se è scritto dal testatore, deve essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni; se è scritto in tutto o in parte da altri, o se è scritto con mezzi meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato. 2) Il testatore che sa leggere ma non sa scrivere, o che non ha potuto apporre la sottoscrizione quando faceva scrivere le proprie disposizioni, deve altresì dichiarare al notaio, che riceve il testamento, di averlo letto ed aggiungere la causa che gli ha impedito di sottoscriverlo: di ciò si fa menzione nell'atto di ricevimento. 3) Chi non sa o non può leggere non può fare testamento segreto».

Il testamento segreto, quindi, si compone di due elementi fondamentali: la scheda testamentaria e l'atto di ricevimento. Il primo elemento, predisposto dal testatore o da altro soggetto, riporta le ultime volontà del testatore. Il secondo, invece, dà atto che il testatore, alla presenza di due testimoni, ha consegnato di persona al notaio la scheda in parola, dichiarando che in essa sono contenute le sue volontà testamentarie.

Tutela degli eredi legittimari

Come anticipato, la legge tutela alcune categorie di familiari, detti legittimari, riservando agli stessi una quota di eredità, detta legittima, anche contro un’eventuale volontà del defunto espressa per testamento. Questi soggetti sono i discendenti, quindi figli e nipoti, gli ascendenti, ossia i genitori ed i nonni, nonché il coniuge.

A seconda della esistenza o meno di tali soggetti al momento del decesso, o di alcuni soltanto di essi, la legge prevede, con calcoli molto complicati, quale sia la quota di eredità riservata a costoro, considerando anche i debiti del defunto ed eventuali donazioni da lui effettuate in vita, e quale sia, quindi, la quota di eredità (disponibile) di cui il testatore può disporre liberamente a favore di chi vuole.

Esiste, dunque, un limite alla libertà di fare testamento.

In questi casi, soprattutto quanto il patrimonio del defunto è considerevole, è opportuno rivolgersi ad un notaio, al fine di scongiurare spiacevoli contenziosi familiari, così che il professionista interpellato possa suggerire le soluzioni migliori per realizzare la volontà del testatore, nel rispetto della normativa vigente.

Per agevolare la conoscenza delle differenti norme che regolano le successioni in Europa, il Consiglio dei Notariati d’Europa (CNUE), con il supporto della Commissione Europea, ha creato il sito www.successions-europe.eu nelle 23 lingue ufficiali dei 28 paesi membri dell’Unione europea.

Nel sito si possono rinvenire le informazioni necessarie per seguire e comprendere qualsiasi vicenda legata ad una successione, in qualsiasi paese europeo essa si svolga.

56 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti
Post: Blog2_Post
bottom of page