Come è noto, si intende per ‘reato’ quel comportamento che, a giudizio del legislatore, contrasta coi fini dello Stato e, per tale ragione, esige come sanzione una pena.
Non tutti i reati sono uguali e, per ciò stesso, non ricevono il medesimo trattamento, motivo per il quale è senz'altro molto importante capire la distinzione tra reati, delitti e contravvenzioni.
Ma procediamo con ordine: innanzitutto, cosa sono i reati?
Si possono definire tali tutte le condotte che violano il diritto penale e per le quali la legge prevede una sanzione particolare, denominata pena: il reato, quindi, è tale solo se ricondotto alla sua pena.
Facciamo un esempio: il Sig. Rossi, fermato dalla polizia, mente sulla sua identità personale, fornendo un nome e un cognome falsi e, poco dopo, chiacchierando con alcune persone appena incontrate ad un evento, mente ancora sul suo vero nome, attribuendosene un altro. In questi due casi, è evidente come la condotta sia praticamente la stessa, ma essa porterà a due conseguenze differenti: mentre la prima bugia è punibile con una pena fino a cinque anni di reclusione (art. 496 codice penale - False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri), la seconda è del tutto innocente, priva di sanzioni, a patto che non si incorra nel reato di sostituzione di persona.
Chiarito cosa si intende per reato, passiamo ora ad analizzare le diverse pene previste dall’ordinamento giuridico, sia esse detentive che pecuniarie.
Le pene detentive, ossia quelle che devono essere scontate in carcere, sono, in ordine di gravità crescente, l’arresto, la reclusione e l’ergastolo. Le pene pecuniarie, invece, prevedono il pagamento di una somma di denaro e sono l’ammenda e la multa.
Alla luce di queste premesse necessarie, la distinzione tra delitti e contravvenzioni risulta molto più semplice di quanto si possa immaginare. Ed infatti, si possono definire delitti i reati più gravi, ossia quelli punti con la reclusione, l’ergastolo o la multa, mentre le contravvenzioni, invece, sono i reati minori, puniti cioè con le pene dell’arresto o dell’ammenda.
In altre parole, i delitti e le contravvenzioni – che sono comunque reati - si distinguono a seconda della specie di pena prevista dal codice penale, quindi a seconda delle conseguenze a cui andrà incontro il soggetto che ha posto in essere la condotta perseguibile dall’ordinamento giuridico.
Un’altra importantissima differenza tra delitti e contravvenzioni è data dall’elemento psicologico/ soggettivo del reato: mentre i delitti sono generalmente puniti solamente a titolo di dolo (salvo le ipotesi in cui la legge prevede espressamente anche la forma colposa dello stesso fatto, come ad esempio in caso di omicidio colposo), le contravvenzioni sono indifferentemente punite a titolo di dolo o di colpa.
Facciamo qualche esempio per capire meglio.
Il furto, che è un tipico esempio di delitto, può essere commesso solamente da chi abbia l’intenzione precisa di impossessarsi di un bene altrui: non è possibile commettere un furto senza averne l’intenzione, ragion per la quale il furto colposo non esiste.
Al contrario, le contravvenzioni si integrano a prescindere dall’elemento psicologico del suo autore: ad esempio, il disturbo della quiete pubblica viene commesso da chi ascolta a volume alto la musica, importunando il riposo delle persone, a prescindere dal fatto che tale disturbo sia arrecato con intenzione oppure inconsapevolmente.
Quanto alla prescrizione, non si può non precisare come la minor gravità delle contravvenzioni emerga anche dal più breve tempo che occorre affinché esse si prescrivano: mentre i delitti non cadono in prescrizione in un tempo minore di sei anni, le contravvenzioni si prescrivono invece in soli quattro anni.
Da ultimo, un altro aspetto rilevante riguarda la procedibilità del reato: mentre i delitti possono essere procedibili d’ufficio oppure a querela di parte, le contravvenzioni sono procedibili soltanto a querela di parte.
Un reato è procedibile d’ufficio quando chiunque può farne denuncia alle autorità competenti, anche una persona assolutamente estranea alla vicenda e, in questo caso, le forze dell’ordine potranno intervenire senza particolari formalità.
Diversamente, un reato è procedibile a querela di parte quando, affinché le autorità possano intervenire, occorre che la vittima abbia sporto formale querela.
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