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DIMISSIONI VOLONTARIE: COME SI RASSEGNANO?


Il rapporto di lavoro subordinato può cessare anticipatamente in tre modi: o mediante il licenziamento del lavoratore dipendente, o tramite un accordo che porti alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o, infine, conseguentemente alla rassegnazione delle dimissioni volontarie da parte del lavoratore.


Le dimissioni volontarie, infatti, sono un atto appunto volontario con cui il lavoratore dipendente comunica al proprio datore di lavoro la volontà di recedere unilateralmente dal rapporto di lavoro, senza aver peraltro l’obbligo di fornire cause o giustificazioni sottese alla propria scelta. Si tratta di un atto recettizio, poiché gli effetti dello stesso decorreranno solo dal momento in cui il datore di lavoro ne avrà effettiva conoscenza, non essendo richiesta l’accettazione da parte di quest’ultimo.

A far data dal 12 marzo 2016, il lavoratore deve comunicare le proprie dimissioni (o la risoluzione consensuale del rapporto lavorativo) attraverso una nuova procedura online, introdotta dal Decreto Legislativo n. 151/2015, disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Tale iniziativa ha l'obiettivo di contrastare il fenomeno delle cosiddette "dimissioni in bianco", ossia quella bieca pratica consistente nel far firmare al lavoratore o alla lavoratrice le proprie dimissioni in anticipo, al momento dell'assunzione, così da poterle completare poi in un secondo momento, riempiendo il foglio con la data desiderata, a fronte di una malattia, un infortunio, un comportamento sgradito o una gravidanza.

Da un punto di vista strettamente tecnico, è possibile comunicare le proprie dimissioni compilando autonomamente il form online per la trasmissione della comunicazione, disponibile accedendo al servizio online dedicato.

Nel caso in cui si eseguisse l’accesso dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si verrà comunque reindirizzati sul sistema di controllo accessi dell’INPS, per l’autenticazione con le proprie credenziali. In alternativa, è possibile rivolgersi a un soggetto abilitato - come ad esempio i patronati, le organizzazioni sindacali, gli enti bilaterali, le commissioni di certificazione, i consulenti del lavoro o anche le sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro – il quale avrà il compito di compilare i dati ed inviarli al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per conto del lavoratore.


Inizialmente, saranno richieste le informazioni necessarie per individuare il rapporto di lavoro: laddove esso sia stato instaurato precedentemente al 2008, sarà necessario indicare alcune informazioni relative al datore di lavoro (ad esempio codice fiscale o denominazione azienda) e al rapporto di lavoro stesso (ad esempio la data di inizio del rapporto di lavoro e la tipologia contrattuale), mentre, in caso il rapporto medesimo fosse iniziato successivamente al 2008, alcuni dati saranno direttamente precompilati dal sistema.

In entrambi i casi, comunque, è importante fornire negli appositi campi l’indirizzo di posta elettronica o di posta elettronica certificata del datore di lavoro, poiché le comunicazioni verranno inviate a tale indirizzo.

Dato fondamentale da indicare è, poi, la data di decorrenza delle dimissioni, cioè il giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro.


Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo, le dimissioni possono essere revocate con le medesime modalità con cui sono state presentate.

Sono escluse dalla comunicazione online di dimissioni quelle rese da alcune categorie di lavoratori, ossia:

- le dimissioni rese in sedi protette, cioè davanti alle Commissioni di conciliazione formate presso gli Ispettorati territoriali del lavoro e le Commissioni di certificazione;

- le dimissioni in prova, ovvero quelle date durante il periodo di prova;

- le dimissioni del lavoratore domestico (colf, badanti ecc.);

- le dimissioni dei lavoratori marittimi;

- le dimissioni dei dipendenti del settore pubblico;

- le dimissioni delle lavoratrici in maternità: in questo caso particolare, le dimissioni devono essere convalidate presso la sede dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, a garanzia della genuinità della decisione presa senza alcuna imposizione da parte del datore di lavoro. Questa particolare procedura deve essere seguita o nel caso in cui la lavoratrice dipendente sia in stato di gravidanza, o durante i primi tre anni di vita del figlio o, infine, in caso di adozione o affidamento nei primi tre anni di accoglienza del minore.

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