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Immagine del redattoreAvv. Roberta Bonazzoli

DIRITTI DI VISITA E CORONAVIRUS. COME SI DEVONO COMPORTARE I GENITORI SEPARATI/DIVORZIATI?


Come è noto, a causa dell’emergenza legata alla diffusione del coronavirus, il Governo ha emesso una serie di provvedimenti volti, tra gli altri aspetti trattati, a gestire gli spostamenti dei cittadini sul territorio italiano.

Sul sito del Governo (http://www.governo.it ), alla Sezione Faq – Decreto #iorestoacasa, viene precisato che, ad oggi, «sono consentiti solo gli spostamenti da casa motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità (per esempio, dover fare la spesa o comprare beni necessari) o per motivi di salute». Inoltre, è stato stabilito il divieto di «trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso, salvo che per comprovate esigenze lavorative, per motivi di assoluta urgenza o per motivi di salute».

In questo quadro già complesso, si inserisce la questione relativa alla gestione del diritto di visita, ossia la possibilità o meno per il genitore separato di far visita ai propri figli, non convivente e residenti in altri Comuni.

Ed infatti, se il Governo alla Sezione Faq – Decreto #iorestoacasa chiarisce, in astratto, che «gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori», nel caso concreto, invece, si stanno susseguendo provvedimenti emessi dai Tribunali di diverso avviso, evidenziando approcci interpretativi diversi ed in aperto contrasto tra loro.

L’origine dei contrasti interpretativi nasce dal fatto che nei Decreti emessi ad inizio marzo appariva pacifico che si potesse proseguire ad esercitare il diritto di visita alle condizioni stabilite nelle statuizioni contenute nelle sentenze di separazioni e divorzi, mentre in seguito all'emissione del D.P.C.M. del 22.3.20 - che ha adottato misure più restrittive, arrivando ad eliminare la previsione dell’ammissibilità dello spostamento per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza - è stato dedotto che lo spostamento del minore o del genitore da un Comune ad un altro potesse subire delle limitazioni. A ciò si aggiungano, poi, i molteplici provvedimenti emessi a livello regionale, provinciale e comunale, spesso in evidente contrasto tra loro.

I Tribunali sono stati chiamati a stabilire, quindi, su istanza dei genitori ricorrenti, se sia prevalente il diritto-dovere di difendere la salute propria e altrui oppure il diritto-dovere di frequentazione tra figli e genitori separati non conviventi, anche in caso di pandemia. Si tratta di un bilanciamento di interessi chiaramente non di immediata e pronta soluzione, dal momento che si basa su una valutazione del caso di specie.

Una prima pronuncia in argomento è stata emessa dal Tribunale di Milano lo scorso 11 marzo, nella quale è stato stabilito che le statuizioni delle separazioni e divorzi, incluse quelle concernenti il diritto di visita, prevalgono sulle direttive del governo che hanno sancito il distanziamento sociale, poiché nessuna chiusura in ambito regionale può giustificare violazioni di provvedimenti di separazione e divorzio.

Nel caso di specie, a seguito del trasferimento temporaneo della madre con i figli in un altro Comune a causa dell’emergenza sanitaria in corso, il padre aveva presentato una istanza urgente al Tribunale per chiedere il rientro dei figli stessi presso il domicilio di Milano, in modo da consentigli di rispettare il calendario delle visite raggiunto di Comune accordo tra i genitori in sede di udienza.

Il Giudice adito, inaudita altera parte, ha stabilito non solo che l’accordo raggiunto tra le parti era da ritenersi di per sé vincolante ai fini del regime di collocamento e frequentazione dei minori con il padre, ma anche che le disposizioni previste nel D.P.C.M. del 08.03.20 non sono in alcun modo preclusive dell’attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori laddove consentono gli spostamenti finalizzati a rientri presso la residenza o il domicilio, ragion per la quale nessuna chiusura di ambiti regionali può giustificare violazioni, in questo senso, di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti. In ragione di ciò, il Giudice di Milano, richiamate espressamente le risposte alle domande frequenti elencate dalla Presidenza del Consiglio sul sito del Governo - ove è stabilita la possibilità di effettuare spostamenti per raggiungere i figli minori presso l’altro genitore o presso l’affidatario – conclude stabilendo che il padre deve poter vedere i figli secondo il calendario previsto, a prescindere dalla emergenza coronavirus.

Diversamente dall'interpretazione su riportata, è stato emesso in data 26 marzo un provvedimento dal Tribunale di Bari di segno opposto, ove il Giudice adito ha stabilito la sospensione degli incontri tra papà e figlio minore residente con la madre in un Comune diverso da quello ove risiede il padre.

In questo caso, è stata la madre a depositare una istanza volta a richiedere la sospensione degli incontri tra padre e figlio fino alla fine della emergenza sanitaria in atto. Il Tribunale di Bari, accogliendo l’istanza della madre, si è posto in una prospettiva diversa rispetto a quello di Milano, affermando che lo scopo primario della normativa che regola la materia è una rigorosa e universale limitazione dei movimenti sul territorio, attualmente con divieto di spostarsi in comuni diversi da quello di dimora, tesa al contenimento del contagio, con conseguente sacrificio di tutti i cittadini, dunque anche dei minori. È stato stabilito, perciò, che il diritto di visita padre-figlio minore non debba essere qualificato come motivo di ‘assoluta urgenza’ idoneo a giustificare lo spostamento da un Comune a un altro. Secondo il Tribunale pugliese, infatti, non è possibile verificare se il minore, nel corso dell’incontro con il padre, sia stato esposto a rischio sanitario, con conseguente pericolo per coloro che il minore stesso ritroverà al rientro presso l’abitazione della madre. Per tale ragione, quindi, stante l’attuale emergenza sanitaria in atto, il diritto-dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi è recessivo rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone. Per tali motivi, dunque, è stata stabilita la sospensione delle visite, ma al contempo sono stati autorizzati ‘incontri telematici’, grazie a strumenti come le videochiamate, in modo da accorciare le distanze tra padre e figlio, seppur telematicamente.

Le pronunce riportate sono un esempio dell’attuale incertezza in argomento, dal momento che il Governo, dal canto suo ed in linea di principio generale, continua ad autorizzare tutti gli spostamenti dei genitori per raggiungere i figli minori. Tuttavia, quando si tratta di decidere se lo spostamento, di per sé consentito, rischi di pregiudicare la salute dei minori, oltre che quella dell’altro genitore collocatario e di chiunque conviva con il minore medesimo, l’ultima decisione spetta ai Tribunali, sulla base di una valutazione puntuale del singolo caso di specie concreto. Va da sé che le decisioni sono e saranno destinate a diversificarsi, anche in questo ambito, a seconda dei diversi orientamenti interpretativi che man mano si svilupperanno.

A prescindere da ciò, dovrebbe comunque prevalere il buonsenso dei genitori.

Le leggi hanno il compito di stabilire cosa è consentito e cosa non lo è, ma in una situazione di incertezza ed allarme come quella attuale, in concreto, sono i genitori che devono proteggere la salute dei propri figli.

Ecco perché il richiamo al buonsenso di tutti.

Non si può non raccomandare di valutare l’opportunità di tali visite, anche se si tratta di un grandissimo sacrificio – sia per i genitori che per i figli, a prescindere dal fatto che si abiti in comuni diversi o nello stesso Comune ma in case diverse - al fine di scongiurare possibili contagi del tutto evitabili, poiché nessuno può essere certo in assoluto di non essere stato esposto al virus.

Grazie alla tecnologia odierna, le distanze possono essere ridotte mediante chiamate, videochiamate, messaggi e non solo: strumenti preziosi, questi, che consentono di mantenere i contatti in modo sicuro per sé stessi ed i propri cari, di accorciare le distanze in attesa di potersi dare l’abbraccio più bello.

L’abbraccio che ha il sapore della libertà ritrovata e della certezza di non essere più in pericolo.

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