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ESPOSIZIONE MEDIATICA DEI MINORI: QUALI REGOLE VANNO RISPETTATE?


I recenti fatti di cronaca, in particolare il ‘caso Chanel Totti’, hanno spinto il Garante per la protezione dei dati personali - ossia l’autorità amministrativa indipendente che ha il compito, tra gli altri, di controllare l’attuazione del Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati personali n. 2016/679 – a pronunciarsi in ordine al tema della esposizione mediatica dei minori, affermando che: «il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca».

Con il comunicato stampa del 25 agosto 2020, infatti, il Garante della Privacy si è così espresso:

«In considerazione di alcuni episodi recentemente verificatisi di esposizione di minori sui mezzi di informazione, anche in occasione di resoconti relativi alle vacanze estive, il Garante per la protezione dei dati personali ricorda a tutti i mezzi di informazione che la normativa sulla protezione delle informazioni personali in ambito giornalistico pone specifiche garanzie a tutela dei minori.

In particolare, al fine di tutelarne la personalità, è richiesta l’adozione di particolari cautele volte ad evitare di esporre i minori alla diffusione delle informazioni che li riguardano, ivi compresa la loro immagine, con conseguenze negative che possono riverberarsi sul loro sviluppo sereno all’interno del proprio contesto di vita.

Il diritto del minore alla riservatezza - ricorda il Garante- deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca. Anche qualora, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell´interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla "Carta di Treviso" (art. 7 - Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2019)».

Si tratta di una netta presa di posizione, volta a ribadire ai mezzi di informazione, in particolare a quelli più ‘zelanti’, che la normativa sulla protezione delle informazioni personali in ambito giornalistico, oggi vigente, prevede specifiche garanzie proprio a tutela dei minorenni, volte a realizzare l’obbiettivo primario di proteggerne la personalità, lo sviluppo e la quotidianità di vita.


Il richiamato art. 7, avente ad oggetto la tutela specifica dei soggetti minorenni, così stabilisce:

«1) Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.

2) La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati.

3) Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell´interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla Carta di Treviso».

Si tratta di una disposizione di fondamentale importanza, in quanto stabilire che il diritto del minore alla riservatezza deve essere, sempre e comunque, considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca, comporta di conseguenza l’affermazione di un generale principio di preminenza dell'interesse del minore.

Tale principio, poi, è ulteriormente rafforzato dal rinvio alla Carta di Treviso, incentrata proprio sul tema dei minori coinvolti in reati o anche, più in generale, in fatti di cronaca, anche di interesse non strettamente penale, che mira a garantirne la non identificabilità tutte le volte che sia possibile un pregiudizio alla personalità, allo sviluppo e alla dignità degli stessi.

Ad ogni modo, resta affidata al giornalista la responsabilità di valutare quando - in presenza di motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge - la pubblicazione di notizie e/o immagini riguardanti il minore sia davvero nell'interesse oggettivo dello stesso.

Laddove tale valutazione non rispettasse le prescrizioni della normativa vigente, il giornalista ne risponderà non solo in quanto violazione deontologica, ma anche in sede civile e, in presenza di presupposti in tal senso, in quella penale.

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