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LA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA NEL DIRITTO DI FAMIGLIA


L’entrata in vigore del D.L. n. 132/2014 convertito in L. n. 162/2014 ha introdotto la procedura di negoziazione assistita da avvocati, ovvero un nuovo strumento giuridico pensato e strutturato nell’ottica di alleggerire il pesante carico gravante sul sistema giudiziario, purtroppo sempre più ingolfato e lento.

Tale procedura è utilizzabile anche nell'ambito del diritto di famiglia, così da consentire la risoluzione di controversie sorte tra i coniugi mediante una procedura extragiudiziale di rapido svolgimento e gestita direttamente dagli avvocati delle parti stesse, nel rispetto dei requisiti e della modalità di svolgimento stabilite dalla legge.

Innanzitutto, in via generale occorre precisare che la procedura di negoziazione assistita si fonda sostanzialmente su un accordo a mezzo del quale le parti, assistite da uno o più avvocati ciascuna, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia che verta in materia di diritti disponibili, utilizzando in tal modo uno strumento alternativo alla giurisdizione ordinaria. L’accordo raggiunto tra le parti, che compone la controversia, costituisce titolo esecutivo valido anche ai fini dell’iscrizione di ipoteca giudiziale: esso, infatti, nonostante sia un atto di autonomia privata tra le parti, produce gli stessi effetti di un provvedimento emesso dal Giudice.

Come anticipato, la procedura di negoziazione assistita può essere utilizzata anche in sede di separazione personale dei coniugi, cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento del matrimonio, modifica delle condizioni di separazione/divorzio e scioglimento dell’unione civile, affinché i coniugi - assistiti ciascuno dal proprio avvocato - possano giungere ad una soluzione consensuale in tempi brevi, fondata sugli accordi presi nel corso delle trattative.


Quanto alla procedura da seguire per attivare la negoziazione assistita, va sottolineato come sia compito dell’avvocato informare il cliente circa la possibilità di ricorrere a tale strumento giuridico. Nel caso in cui, poi, la parte accetti di intraprendere questo percorso, l'avvocato invierà alla controparte l'invito a stipulare la convenzione di negoziazione, sottoscritto dalla parte stessa, ove dovrà essere indicato l'oggetto della controversia ed il termine per la risposta (30 giorni), con l’avvertimento che il suo mancato rispetto avrà valore di rifiuto.

In seguito all’accettazione di detto invito, qualora vi sia l’intenzione di trovare un accordo sulle questioni oggetto di controversia, si procederà alla sottoscrizione di una convenzione di negoziazione assistita tra le parti, all’interno della quale – previo espresso impegno delle parti a cooperare in buona fede e lealtà, osservando il dovere di riservatezza - dovranno essere indicate le generalità delle parti stesse e dei rispettivi avvocati, nonché l’oggetto della controversia.

La convenzione, inoltre, dovrà essere redatta in forma scritta (a pena di nullità) e contenere non solo l’indicazione del termine entro il quale dovrà essere concluso l’accordo (non inferiore a 30 giorni e non superiore a 90 giorni, prorogabili di ulteriori 30 giorni su accordo tra le parti), ma anche l’attestazione da parte degli avvocati che non vi siano i presupposti per la ricostituzione dell’unione materiale e spirituale tra i coniugi. La convenzione, infine, dovrà essere sottoscritta sia dalle parti che dai rispettivi avvocati, i quali avranno il compito di autenticare le firme dei propri clienti.

Una volta redatta e sottoscritta la convenzione succitata, le parti assistite dai propri avvocati procederanno dapprima ad intavolare le trattative e, successivamente, alla stesura dell’accordo vero e proprio, nel quale saranno indicate le condizioni, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale, scaturite all’esito delle trattative medesime.

L’accordo raggiunto - sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati, che ne autenticheranno la firma - dovrà necessariamente dare atto dell’avvenuto tentativo di conciliazione tra le parti ad opera dei rispettivi difensori, dell’informativa resa ai coniugi volta a fargli presente la possibilità di ricorrere alla mediazione famigliare, nonché contenere una dichiarazione che attesti che l’accordo raggiunto non violi diritti indisponibili e non sia contrario a norme imperative o all’ordine pubblico.

In caso di presenza di figli minori, è necessario che all’interno dell’accordo sia presente, oltre a quanto precedentemente su descritto, l’informativa alle parti circa l’importanza per i figli di trascorrere tempi adeguati con entrambi i genitori, l’esplicita previsione dei tempi di frequentazione, la determinazione degli obblighi di mantenimento e le determinazioni in merito all’affidamento e al collocamento dei figli stessi.

Una volta raggiunto, steso e sottoscritto l’accordo, entro i dieci giorni successivi esso dovrà essere sottoposto al vaglio della Procura della Repubblica presso il Tribunale competente, dove verrà depositato unitamente a tutta la documentazione a corredo, come ad esempio l’atto di matrimonio, i certificati contestuali di residenza e di stato di famiglia delle parti e le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di queste ultime. Va da sé che la documentazione da allegare dipenderà dallo scopo dell’accordo, quindi dalle esigenze del caso di specie.

Il Procuratore della Repubblica, previa disamina di quanto portato alla sua attenzione, procederà all’apposizione del nullaosta o - in presenza di figli minori, maggiorenni non autosufficienti, portatori di handicap od incapaci - al rilascio dell’autorizzazione necessaria per il successivo inoltro all’Ufficio dello Stato Civile nei cui registri è stato iscritto o trascritto il matrimonio.

Sul punto, si rende necessaria una importante precisazione: allo scopo di rilasciare il nullaosta il Procuratore si limiterà a verificare la mera regolarità formale degli atti depositati, mentre ai fini della concessione dell’autorizzazione, lo stesso procederà al riscontro della conformità delle pattuizioni contenute nell’accordo con l’interessi dei figli. In tale ultimo caso, qualora venisse riscontrato il difetto di tale presupposto fondamentale, il Procuratore dovrà rimettere entro 5 giorni gli atti al Presidente del Tribunale, il quale fisserà, entro i successivi 30 giorni, l’udienza di comparizione delle parti.

Successivamente al rilascio del nullaosta o dell’autorizzazione da parte del Procuratore, è onere di uno o di entrambi gli avvocati che hanno assistito le parti in fase di negoziazione assistita procedere a trasmettere una copia dell’accordo, munita di attestazione di conformità all’originale cartaceo, all’Ufficio di Stato Civile competente, entro e non oltre il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta apposizione, così da permettere la successiva trascrizione a margine dell’atto di matrimonio.

Da ultimo, sarà poi compito degli avvocati delle parti depositare presso il Consiglio dell’Ordine circondariale del luogo ove l’accordo è stato raggiunto, ovvero presso cui è iscritto uno dei due avvocati, una copia dell’accordo medesimo, unitamente alla relativa documentazione a corredo, al fine di consentire al Consiglio dell’Ordine di aggiornare il Consiglio Nazionale Forense, affinché provveda al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmetta i dati al Ministero della Giustizia.

Si tratta di una procedura che, dal punto di vista di chi scrive, non dovrebbe essere sottovalutata ma, al contrario, incentivata in tutti quei casi dove vi sia margine per trovare una soluzione consensuale, dal momento che non solo è sicuramente più rapida ed economica rispetto al classico procedimento giudiziale, ma garantisce anche in ogni caso, soprattutto in presenza di figli o soggetti deboli da tutelare, un controllo esterno sulla legittimità dell’accordo raggiunto dalle parti, grazie al vaglio della Procura.

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