top of page

MATRIMONIO – UNIONE CIVILE – CONVIVENZA DI FATTO. QUALI DIFFERENZE?


La società moderna è caratterizzata da una sempre maggiore fluidità, anche e soprattutto nei rapporti interpersonali, che ha portato ad una inevitabile evoluzione del concetto di ‘coppia’ e ‘nucleo famigliare’. In ragione di ciò, il legislatore si è dovuto necessariamente occupare delle nuove famiglie, che originano da rapporti diversi dal tradizionale matrimonio, delineandone i tratti essenziali e garantendo riconoscimento e tutela.

Un importante segno di evoluzione, soprattutto a livello culturale, seppur caratterizzato da numerosi compromessi, è stato l’emanazione della cd. Legge Cirinnà nel 2016, recante la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze, che ha riconosciuto diritti e doveri alle famiglie arcobaleno ed alle famiglie che si formano semplicemente da una convivenza di fatto, dove il legame affettivo prescinde dalla sussistenza di un vincolo giuridico.

Di seguito, verranno analizzate in estrema sintesi le principali differenze tra i vari istituti, in particolare matrimonio, unione civile e convivenze di fatto, in modo da delinearne i tratti essenziali tipici.

Le differenze sono, innanzitutto, terminologiche e strutturali.

Quanto al matrimonio, l’art. 29 della Costituzione stabilisce che «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare».

Quanto all’unione civile tra persone dello stesso sesso, è stabilito nella legge n. 76/2016 cd. Legge Cirinnà, ai commi 1-2, che essa è una «specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione», formata da due persone maggiorenni dello stesso sesso.

Quanto alla convivenza di fatto, è sancito dalla succitata cd. Legge Cirinnà, in particolare al comma 36, che essa viene realizzata da una coppia, sia di persone dello stesso sesso che di sesso diverso, formata da «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile».

Altra fondamentale differenza risiede, poi, nel sesso dei componenti della coppia: il matrimonio può essere contratto solo da persone di sesso diverso, l’unione civile è un istituto giuridico nato appositamente per le coppie dello stesso sesso, mentre la convivenza può essere istituita indifferentemente sia per le coppie eterosessuali sia per le coppie omosessuali.

Quanto alla costituzione del rapporto, in particolare al rito, a differenza di quanto previsto per il matrimonio - che può essere religioso, civile o concordatario e del quale si parlerà in modo più approfondito in un prossimo articolo - per l’unione civile non sono contemplate le pubblicazioni e, di conseguenza, non valgono le regole stabilite in ordine alle opposizioni previste per il matrimonio. L’unione civile si costituisce nel momento in cui i due partners, necessariamente maggiorenni e liberi da vincoli, presentano una dichiarazione all’Ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni, senza necessità di formule particolari. L’Ufficiale di stato civile provvederà, poi, alla registrazione degli atti di unione civile nell'archivio dello stato civile del Comune ove è stata resa la dichiarazione, compilando a tale scopo un apposito certificato nel quale verranno inseriti dati anagrafici, sia della coppia che dei testimoni, la residenza ed il regime patrimoniale scelto.

Quanto alle coppie di fatto, ossia quelle che convivono senza vicoli formali, è lasciata loro la facoltà di decidere di regolamentare davanti alla legge la propria convivenza. In caso positivo, la coppia dovrà presentare apposita richiesta di iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza, con contestuale dichiarazione di residenza nel quale si specificherà che si tratta di una convivenza per vincoli. Si precisa, sul punto, che la coppia di fatto è libera, ovviamente, anche di non effettuare tale procedura predetta, essendo riconosciuta e tutelata a prescindere.

Da un punto di vista strettamente economico, matrimonio e unioni civili sono sostanzialmente equiparati: le coppie unite civilmente, quindi, saranno soggette automaticamente al regime di comunione dei beni, a meno che non indichino una scelta differente, come ad esempio il regime di separazione dei beni.

Sia in caso di matrimonio che di unione civile è previsto l’obbligo per ciascun partner di contribuire ai bisogni comuni, in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro, professionale e casalingo, nonché il diritto di successione. Sia i coniugi sia gli uniti civilmente, infatti, acquistano gli stessi diritti ed assumono i medesimi doveri di assistenza morale e materiale, oltre alla coabitazione.

I conviventi di fatto, invece, che non godono di alcun diritto successorio se non in forza di un testamento in tal senso. Al fine di poter regolamentare formalmente i rapporti patrimoniali, dovranno stipulare il cd. contratto di convivenza, del quale si è ampiamente parlato nel precedente articolo.

Sono presenti, poi, importanti differenze di natura fiscale e previdenziale, delle quali è senz’altro opportuno dare atto.

Le coppie sposate e quelle unite civilmente possono godere dello stesso trattamento fiscale e previdenziale, ad esempio in materia di mantenimento in seguito a divorzio, pensione di reversibilità e TFR in caso di morte.

Rispetto al matrimonio, tuttavia, per le unioni civili vige una differenza importante: dato che per queste non è prevista la possibilità di adozione, gli uniti civilmente non potranno accedere alle prestazioni di maternità/paternità, né agli assegni familiari.

Per quanto riguarda i conviventi di fatto, invece, non è previsto alcun legame previdenziale, anche se è stato stabilito che il convivente che presti la propria opera all’interno dell’impresa del partner abbia diritto di partecipazione agli utili. In caso di rottura della convivenza, tuttavia, analogamente a quanto accade in sede di matrimonio ed unione civile, è previsto il diritto all’assegno di mantenimento, detraibile dal partner che lo eroga.

Coppie sposate, unite civilmente e conviventi godono dello stesso trattamento per le graduatorie relative all’assegnazione di alloggi di edilizia popolare.

Vi sono differenze anche in relazione al cognome: nelle coppie unite in matrimonio, la moglie mantiene il proprio cognome da nubile, ma le è data la possibilità di aggiungere quello del marito; nelle unioni civili, i partners possono presentare una dichiarazione attraverso la quale comunicano la decisione di assumere un cognome comune, scegliendo liberamente quale utilizzare tra i due, anche se la scelta del cognome comune non comporta una modifica a livello anagrafico e non implica che i figli minorenni degli uniti civilmente debbano cambiare il proprio cognome; nelle convivenze di fatto, invece, ciascun convivente mantiene il proprio cognome.

In ordine ai figli, la differenza tra matrimonio e unione civile risiede nel fatto che chi è legato mediante il secondo istituto non può adottare un bambino o ricorrere alla procreazione assistita. A differenza di quanto accade per il matrimonio, dove i bambini nati in costanza del medesimo vengono considerati dalla legge figli di entrambi i genitori coniugati, i bimbi nati durante l’unione civile saranno considerati figli solo del genitore biologico. Sul punto, è in atto una evoluzione giurisprudenziale costante, seppur molto lontana dal risolvere i contrasti interpretativi attualmente esistenti.

Per quanto riguarda la convivenza di fatto, non è prevista la possibilità di adozione, a meno che la convivenza duri da almeno tre anni e vi sia l’impegno concreto al matrimonio. I conviventi hanno diritto, tuttavia, alla cd. stepchild adoption (possibilità per il genitore non biologico di adottare il figlio, sia esso naturale che adottivo, del proprio partner), di cui si parlerà in modo approfondito in un prossimo articolo, data la complessità e l’estrema delicatezza dell’argomento.

Qualche cenno, da ultimo, in tema di obbligo di fedeltà e gestione della fine del rapporto.

Sia per le unioni civili che per le convivenze di fatto non è previsto, dalla legge, alcun obbligo di fedeltà, diversamente da quanto accade invece in sede di matrimonio, ove tale obbligo alla fedeltà reciproca è espressamente previsto ex art. 143 c.c.

Quanto al secondo aspetto, ossia la gestione della fine del rapporto, occorre precisare che per le coppie unite civilmente, a differenza di quelle sposate, non vige l’obbligo di rispettare il periodo di separazione personale, ragion per la quale potranno sciogliere l’unione in modo più veloce e snello, tramite una comunicazione da indirizzare all’Ufficiale dello stato civile, nella quale si dichiarerà la volontà di sciogliere l’unione, sia unilateralmente che consensualmente. Trascorsi tre mesi dalla presentazione di detta dichiarazione, sarà possibile iniziare la procedura di scioglimento dell’unione davanti all’Ufficiale di stato civile, mediante la negoziazione assistita o in via giudiziale, depositando apposito ricorso in Tribunale.

Analogamente a quanto accade in sede di separazione personale dei coniugi e divorzio, è previsto anche per gli uniti civilmente il diritto a chiedere ed ottenere un assegno di mantenimento dall’ex partner più abbiente, poiché all’unione civile si applica la legge sul divorzio, che prevede appunto il diritto all’assegno per il coniuge più debole. Si tratta, tuttavia, di un terreno ancora inesplorato, dal momento che non vi è ancora una giurisprudenza di rilievo sul punto, essendo state introdotte le unioni civili sono nell’anno 2016.

Per quanto riguarda le convivenze di fatto, invece, non è prevista alcuna procedura particolare, se non in caso di stipula di un contratto di convivenza. È stabilito, tuttavia, al comma 65 della cd. Legge Cirinnà che «in caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell'articolo 438, secondo comma, del codice civile».

In conclusione, sia che si parli di matrimonio, di unione civile o di convivenza di fatto, ciò che conta davvero è che, come diceva Giuseppe Mazzini, la famiglia è la patria del cuore.

38 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti
Post: Blog2_Post
bottom of page