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REFERENDUM CONFERMATIVO: DI COSA SI TRATTA?


Come noto, il popolo italiano sarà chiamato a votare domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, mediante referendum confermativo, sulla legge che prevede il taglio dei parlamentari.

Il testo di legge era stato approvato, sia dalla Camera dei Deputati che dal Senato della Repubblica, a maggioranza assoluta, ma poiché la riforma costituzionale non è stata approvata a maggioranza qualificata (due terzi dei componenti di ciascuna camera), un quinto dei senatori ha potuto richiedere il referendum confermativo, per il quale non è previsto il raggiungimento di un quorum.

Procediamo per gradi.

Innanzitutto, cosa si intende per ‘referendum’?

Il termine deriva dal latino, nello specifico dal gerundio del verbo refero (refers, retuli, relatum, referre), che tra i suoi numerosi significati annovera anche quelli di riferire, riportare, rispondere.

Si tratta, quindi, di un appello fatto al corpo elettorale, affinchè si esprima su determinate questioni di rilevanza pubblica, nei modi stabiliti dalla legge.

Il termine quorum, anch'esso di provenienza latina, deriva dalla frase "quorum maxima pars" e sta a significare il numero legale minimo di votanti necessario affinché una votazione sia valida.

Cosa è il referendum confermativo?

Il referendum confermativo, detto anche costituzionale, è previsto dall’art. 138 della Costituzione e consiste nella partecipazione eventuale del popolo al procedimento di formazione di leggi di rango costituzionale, con valenza oppositiva o confermativa rispetto ad esse, in funzione di garanzia dell'ordinamento costituzionale.

L’art. 138 della Costituzione dispone quanto segue:

“Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti”.

Il presupposto procedurale per la presentazione di un referendum costituzionale è che la legge costituzionale o di revisione costituzionale, adottata dal Parlamento, venga approvata in seconda deliberazione con la sola maggioranza assoluta e non, invece, con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti.

Le leggi anzidette, quindi, sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

La legge, sottoposta a referendum, non potrà essere promulgata se non sarà approvata dalla maggioranza dei voti validi espressi.

Non si fa luogo a referendum, invece, se la legge è stata approvata nella seconda votazione, da ciascuna delle Camere, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Nel referendum confermativo/costituzionale, quindi, si prescinde dal quorum, poiché si procede al conteggio dei voti validamente espressi indipendentemente se abbia partecipato o meno alla consultazione la maggioranza degli aventi diritto, a differenza da quanto avviene nel referendum abrogativo.

Attraverso quest’ultimo, infatti, si decide se abrogare o meno una legge, mentre con il referendum confermativo il popolo decide se confermare o meno una legge di riforma costituzionale, già approvata dal Parlamento, ma senza la maggioranza qualificata dei due terzi.

Quale è il quesito referendario a cui dovranno rispondere i cittadini?

Ai cittadini - chiamati ad esprimere il consenso verso la riforma costituzionale sul taglio dei parlamentari, che ha modificato in maniera sostanziale l’assetto del Parlamento stabilito dagli articoli 56, 57 e 59 della Carta costituzionale – sarà sottoposto il seguente quesito referendario, approvato dalla Corte di Cassazione:

“Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 240 del 12 ottobre 2019?”

In caso di esito positivo del referendum confermativo, i deputati passerebbero a 400 ed i senatori a 200, per un totale di 600 parlamentari complessivi, a cui si aggiungono al massimo 5 senatori a vita. Prevista anche la riduzione degli eletti all'estero: i deputati scendono da 12 a 8 mentre i senatori da 6 a 4.

Il voto si esprimerà in modo molto semplice: all'elettore verrà presentata una scheda riportante sia il quesito referendario che le due caselle di scelta, riportanti a loro volta al loro interno le scritte SI e NO.

Barrando SI si approva il taglio dei parlamentari, barrando il NO il numero dei rappresentanti in Parlamento rimarrà invariato.

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